statuto aias Padova

Il nostro statuto: A.I.A.S. – Sezione di Padova

Di seguito si elencano gli articoli di maggior interesse:

Art. 1
E’ costituita l’Associazione Italiana Assistenza agli SpasticiA.I.A.S. di Padova, con sede in Via Cave, 4 – Padova organizzazione non lucrativa di utilità sociale, per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie encefaliche, ogni possibile azione che mira alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica ed al sostegno morale, psicologico, formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.
Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori specificati nel successivo art. 2; si impegna a realizzare le finalità stabilite dallo Statuto dell’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici con sede in Roma. La Sezione aderisce all’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici con sede in RomaA.I.A.S. – ne accetta lo Statuto e lo fa proprio.
In tale spirito essa persegue l’obbiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone in situazione di handicap alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi delle attività loro destinati.
la Sezione di Padova può inoltre:
a) sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale, istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri socio-riabilitativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;
b) istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro, anche indiretto;
c) promuovere e/o curare direttamente la formazione dei documenti preordinata sia all’istruzione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. del 31/10/1975 e successive modifiche e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o della Ricerca scientifica o da altri enti;
d) istituire e gestire scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all’azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, psicopedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione ed aggiornamento per le persone in situazione di handicap per aiutarle nell’integrazione sociale.
e) La sezione svolge ogni attività senza fine di lucro, utile al raggiungimento delle finalità di cui sopra, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa a detta finalità; attività da svolgere senza fine di lucro, con assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate per legge, per statuto o per regolamento a favore di altre Sezioni dell’A.I.A.S. costituite in ONLUS;
f) gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e con l’obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione ” organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus“.

Art. 5
La domanda di ammissione può essere presentata in qualunque momento e dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla Sezione.
Non possono essere soci i dipendenti delle sezioni che gestiscono.
In casi particolari ed eccezionali Il Consiglio Direttivo può inoltrare alla Giunta Esecutiva Nazionale motivate proposte di deroga ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Nazionale.
Le domande di iscrizione vanno inoltrate o consegnate per iscritto alla Sezione e devono contenere la firma dell’interessato e di due soci presentatori della stessa Sezione e la dichiarazione di non essere dipendenti della Sezione che gestisca.
L’iscrizione si intende effettuata non a tempo determinato; si ottiene la tessera per un solo anno ed il rinnovo della stessa per gli anni successivi avviene senza alcuna ulteriore formalità con il solo pagamento della quota sociale. Il Socio che non rinnova la tessera per un anno – provvedendo al pagamento della quota sociale – deve intendersi decaduto dal diritto.
L’importo delle quote associative viene fissato annualmente dalla Assemblea Nazionale dell’A.I.A.S. e si intende automaticamente accettato dalla Sezione in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale.
La Sezione rilascia la tessera al Socio, compilando i rispettivi tagliandi che devono contenere le generalità (compresa l’indicazione dell’età) del socio, la residenza e l’indicazione se trattasi di rinnovo o di nuova adesione.
Le tessere, i rispettivi tagliandi e gli elenchi vanno compilati possibilmente a macchina, comunque in modo chiaro. Dei due tagliandi annessi alla tessera uno resta alla Sezione mentre il secondo deve essere restituito alla Sede Centrale.
Gli appartenenti al Gruppo Giovanile potranno partecipare alle assemblee Sezionali e Nazionali, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Essi non concorrono alla determinazione del quorum per la designazione dei delegati che rappresentano le Sezioni alle Assemblee Nazionali.
La sezione deve inviare bimestralmente alla sede centrale i tagliandi delle tessere. Essa dovrà contemporaneamente inviare l’elenco dei soci alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale insieme agli importi percentuali dovuti ai rispettivi organi sulle quote sociali, ed una dichiarazione del Presidente, per i nuovi soci, dalla quale risulti che è stata regolarmente presentata la documentazione prevista dallo statuto Nazionale e dal presente statuto. Il Presidente dovrà dichiarare, altresì che i soci non sono di età inferiore ai 18 anni, salvo per gli iscritti al “Gruppo Giovanile”.
I tagliandi restituiti alla Sede Centrale senza dichiarazione del Presidente o l’importo della percentuale spettante alla Sede Centrale non saranno presi in considerazione. Solo relativamente ai primi 5 bimestri dell’anno o in casi eccezionali La Sede Centrale può chiedere la integrazione della documentazione dei relativi versamenti delle quote, che dovrà tassativamente avvenire entro i 15 giorni successivi, pena il mancato riconoscimento del tesseramento.
La Sede Centrale ed il comitato Regionale registreranno, previo controllo, i dati forniti da ogni Sezione su apposita scheda anche computerizzata così da poter rilevare in ogni momento i numeri dei soci ripartiti per categoria (ordinari e sostenitori) in regola con le quote sociali per l’anno in corso.
All’inizio di ogni anno la Sede Centrale dell’AIAS invierà a richiesta delle Sezioni un quantitativo di tessere per i soci ordinari e sostenitori pari al 70% del totale dei soci dell’anno precedente.
Successivamente, all’avvenuta restituzione bimestrale di tali talloncini, la Sede Centrale provvederà ad inviare alle Sezioni altro quantitativo di tessere in base alle richieste formulate dalle Sezioni stesse.
Solo ai fini della determinazione del quorum per l’assegnazione dei delegati che, in rappresentanza della Sezione, dovranno partecipare alle Assemblee Nazionali dell’Anno successivo saranno ritenuti validi – dalla Sede Centrale – i tagliandi delle tessere spediti dalla Sezione entro il 7 gennaio dell’anno successivo. Farà fede il timbro postale della data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento per l’invio della documentazione richiesta e la durata di versamento del contributo a mezzo c/c postale o vaglia.
La mancanza, anche in parte, della documentazione o dei versamenti di quote da allegare ai talloncini non può essere assolutamente integrata e le relative tessere non saranno prese in considerazione ai fini del quorum.
Entro il 31 gennaio successivo una apposita Commissione, nominata dall’Assemblea Nazionale, esaminerà la documentazione relativa al tesseramento pervenuta nei termini di cui al comma precedente e verbalizzerà il numero dei soci di ciascuna Sezione e contemporaneamente il totale dei soci dell’AIAS ripartito per categoria.
La Presidenza Nazionale, in possesso del verbale, provvede alla determinazione dei delegati spettanti a ciascuna Sezione che risulteranno indicati nella scheda che deve essere portata in Assemblea per ogni controllo e a disposizione degli intervenuti.

Art. 27
La Sezione ha autonomia giuridica patrimoniale amministrativa e contrattuale.
Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dalle quote sociali nella misura stabilita dall’Assemblea Nazionale, dai lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o enti pubblici ed economie di gestione, destinando i beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto Nazionale e dal presente Statuto.
In caso di ottenimento del riconoscimento giuridico il deposito previsto per legge fa parte del patrimonio.
Tutti gli elementi sopra riportati come patrimonio della Sezione devono risultare nel bilancio annuale che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
La Sezione non impegna la responsabilità della Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. La Sezione verserà alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall’Assemblea Nazionale.

Art. 30
Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall’Assemblea dei Soci della Sezione approvata dal comitato Regionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.
Le modifiche dello Statuto approvate dalle Assemblee Sezionale e dal Comitato Regionale entrano in vigore solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 31
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto Sociale dell’A.I.A.S. e, in difetto, quelle stabilite dalla legge.

Approvato dal consiglio Nazionale del 17/03/2000